Art. 1


È costituita in Napoli l’associazione senza scopo di lucro denominata The living Theater.
L’associazione ha contenuti e struttura democratici:  la sua durata è stabilita in 30 anni.
L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che nell’esercizio della propria attività intende uniformarsi a principi di democraticità interna, elettività, gratuità delle cariche associative e alle regole definite dallo Statuto allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante.
L’Associazione ha come obiettivo la pratica e l’applicazione, anche sperimentale, del Teatro Interattivo in ogni settore, con il fine di condurre tale attività ai livelli di massima innovazione ed espansione, con lo scopo di promuovere autorealizzazione, benessere e comunicazione.
Per raggiungere tali scopi si avvale dell’impegno e contributo volontario e gratuito dei soci o di eventuali soggetti esterni incaricati ad hoc dal Presidente in virtù della professionalità ed esperienza possedute, ritenute necessarie per specfiche esigenze.

Per attuare le finalità sopra menzionate l’Associazione  promuoverà lo studio e la ricerca nelle materie sopra citate mediante iniziative di carattere anche culturale e sportivo, consistenti in iniziative di gioco di ruolo dal vivo ed ogni altra compatibile con gli scopi associativi.
L’Associazione si impegnerà anche nel dare vita a pubblicazioni editoriali e telematiche nelle materie oggetto della propria attività, organizzando seminari, manifestazioni, stages, conferenze, corsi.
Per il raggiungimento dei propri obiettivi l’Associazione potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali di qualsivoglia natura.
Potrà altresì stipulare convenzioni e/o accordi con enti pubblici o privati, già nati o da costituire, dalle quali emergano vantaggi per l’Associazione in ordine al conseguimento delle proprie finalità.
Oltre a quanto sopra citato -a titolo esemplificativo e non esaustivo- l’Associazione potrà svolgere qualunque attività ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente atto costitutivo oltre che nello statuto.
È fatto divieto agli organi dell’Associazione svolgere o far svolgere attività con scopi contrari a quelli indicati nel presente atto.

Art. 2

Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa e non tassativa, l’associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali: organizzare ed erogare corsi di formazione e specializzazione, promuovere scambi culturali con altre associazioni con analogo oggetto, distribuire pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento, attrezzatura, altro materiale di interesse del settore,  promuovere pubblicizzare la propria immagine e la propria attività utilizzando modelli o emblemi, anche con la posizione degli stessi su articoli, attrezzature sportive, di cui potrà effettuare il commercio al minuto all’interno delle strutture in cui opera anche tramite il proprio sito internet o tramite enti, associazioni, società o privati con i quali abbia stretto apposite convenzioni, organizzare e promuovere anche eventi multimediali,  svolgere qualunque attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.   

 Art. 3

È fatto divieto agli organi amministrativi dell’associazione lo svolgere in nome e per conto di essa o il far svolgere attività contrarie a quelle degli scopi sociali.

Art. 4

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote associative
  2. donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati
  3. erogazioni liberali
  4. contributi di enti pubblici e privati
  5. rimborsi derivanti da convenzioni
  6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi sociali
  7. entrate derivanti da manifestazioni raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connessi alla necessità di reperimento fondi per il pensionamento delle attività sociali
  8. entrate derivanti da corsi di formazione  in modalità frontale o  a distanza

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal presidente.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi,  l’associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino nel dettaglio le entrate e le spese sostenute.

Art.  5

Potranno essere soci tutte le persone fisiche che dichiareranno esplicitamente di condividere gli scopi dell’associazione, impegnandosi altresì a rispettarne lo statuto e i regolamenti interni.

Art. 6

I soci si dividono in:  soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari.

I soci ordinari non supereranno il numero di tre, salvo diversa volontà del presidente, che si riserva la possibilità di nominare dei soci onorari, anche su proposta di altri.

“Le quote d’iscrizione sono stabilite ogni anno per l’anno successivo dal Consiglio Direttivo”.

Salvo casi particolari, da valutarsi di volta in volta a cura del presidente, potranno essere ammessi come soci solamente soggetti maggiori di età.

L’iscrizione a socio vale per anno solare ed entro il medesimo, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno  e si intenderà tacitamente rinnovata in mancanza di dimissioni da presentarsi mediante raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza dei 365 gg.  

Art. 7

La qualità di socio si perde per morosità, rilevata e dichiarata dal presidente entro il 31 marzo di ogni anno; per dimissioni; per gravi violazioni dello statuto rilevate e dichiarate dal presidente.

In tale ultimo caso il socio sarà espulso con provvedimento motivato inviatogli a firma del presidente, avverso il quale potrà presentare reclamo entro 30 giorni. Il reclamo medesimo sarà valutato da una commissione formata da tre componenti all’uopo nominata dal presidente, i cui membri saranno scelti tra i soci, la quale deciderà entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo.

Art. 8

L’esercizio  dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l’anno in corso. Sono ammessi a votare  per la modifica dello statuto un numero di soci che formeranno una commissione di 11 membri selezionati dal presidente tra gli esperti in materie giuridiche.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 9

L’associazione ha il seguente emblema, di proprietà di Francesco Anderini:

Art. 10

Sono organi della società:

  1. l’assemblea dei soci ;
  2. le eventuali commissioni nominate dal presidente ad hoc;
  3. il presidente;
  4. il Consiglio direttivo;
  5. il collegio dei revisori dei conti se nominato dall’assemblea.

Art. 11

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta dai soli soci ordinari.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio ordinario potrà ricevere non più di una delega, la quale dovrà essere depositata prima che l’assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e non è consentito che un socio delegato possa subdelegarne un altro. Non è ammesso il voto per posta.

Art. 12

L’assemblea dei soci è presieduta dal presidente o da altro soggetto da questi designato.
Prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, l’assemblea eleggerà tra i presenti due scrutatori che verificheranno la validità dei voti e delle deleghe depositate.
L’assemblea si pronuncia a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 13

L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno nella sede definita dal Consiglio entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’anno in corso proposti dal Consiglio direttivo. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorchè lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando sia stata fatta domanda scritta al presidente del Consiglio o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal presidente con l’ invio per posta, o per posta elettronica o per fax ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbano essere spediti almeno 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbano essere indicati la data, la località, l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’assemblea è valida  in prima convocazione allorchè risulta presente, di persona o per delega, almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il Presidente nomina un Segretario dell’Assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell’Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

Art.17

Il Consiglio è composto da 4 membri, tre dei quali appartenenti alla categoria dei soci ordinari e il rimanente scelto dal presidente nell’ambito dell’Assemblea generale dei soci. Il presidente, a suo insindacabile giudizio, potrà scegliere di nominare i membri del Consiglio scegliendoli tra i componenti l’Assemblea generale dei soci; in tale ultimo caso,  i membri del Consiglio durano in carica cinque anni solari e possono essere rieletti qualora durante il quinquennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero restati coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art.18

Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi dello statuto in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci. La responsabilità dell’amministrazione sociale spetta al presidente, a cura del quale verrà predisposto annualmente il rendiconto consuntivo contabile economico finanziario, il bilancio preventivo e la relazione illustrativa. Il presidente decide altresì sulla ammissione dei nuovi soci e decide sull’assunzione di eventuali dipendenti e l’incarico di consulenti ed istruttori.

Il presidente deciderà circa l’apertura di conti correnti bancari e tutte le operazioni economiche e finanziarie da compiere per l’attuazione degli scopi statutari.
L’indirizzo generale dell’Associazione spetta comunque al Presidente, il quale ne assume pertanto la responsabilità.
La gestione di ogni iniziativa o progetto rientrante negli scopi statutari spetta altresì al Consiglio, sotto la direzione del Presidente, il quale ne può decidere in ogni momento la modifica o la cancellazione.
I soci che daranno il proprio contributo alla realizzazione delle attività sopra menzionate percepiranno un gettone di presenza pari al rimborso delle spese sostenute per partecipare.

Non vi saranno rimborsi per spese non previamente autorizzate.

È facoltà del Consiglio direttivo e comunque del Presidente affidare ad altri soci, individualmente o riuniti, la gestione di progetti e attività, revocabile ad nutum in ogni momento.
Se lo riterrà opportuno, il Presidente potrà impartire disposizioni scritte anche via email per la esecuzione di progetti e attività affidate ad altri soci, ai quali essi si atterranno scrupolosamente.
Salvo diversa volontà dell’assemblea dei soci ordinari, il Consiglio direttivo può essere sempre da questa sostiuito in tutte le sue funzioni.

Art. 19

Il consiglio si riunisce una volta l’anno e, in via straordinaria, qualora lo ritenga opportuno il presidente, che ne presiede in ogni caso le riunioni, personalmente o per delega scritta. Gli avvisi di convocazione verranno inviati dal presidente almeno 10 giorni prima di ciascuna riunione. Le riunioni sono valide quando sono presenti la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe da parte dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. Le riunioni devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro dei verbali.

Art. 20

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. da beni mobili e immobili;  
  2. dalle quote associative;
  3. dalle somme accantonate;
  4. da qualisiasi altro bene pervenuto a titolo legittimo;
  5. dai beni strumentali a raggiungimento degli scopi dell’Asociazione.

In caso di scioglimento dell’Associazione i beni residuanti dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione avente scopi affini o analoghi.

Art. 21

Il presidente effettua l’amministrazione economica contabile e finanziaria provvedendo a tutti gli adempimenti di bilancio, che verrà esibito in copia a qualunque socio in copia scritta.

Art. 22

Le quote degli associati nonché le altre componenti del patrimonio costituiscono il fondo comune dell’Associazione, che verrà utilizzato per il compimento delle attività statutarie, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, senza che gli associati possano chiedere la divisione del fondo comune medesimo o ripetere la quota associativa in caso di uscita o espulsione dall’associazione.

Art. 23

I soci istruttori o consulenti professionali saranno compensati per l’opera svolta in base a quanto pattuito nelle rispettive lettere di incarico o contratti sottoscritti ed approvati dal Presidente.

Art. 24

Il presente articolo entra in vigore con effetto immediato al momento della costituzione dell’Associazione. Le modifiche allo statuto saranno approvate a maggioranza dei presenti da un’assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Se tale quorum non verrà raggiunto in prima convocazione, verrà nominata una assemblea straordinaria ad hoc i cui membri saranno individuati a discrezione del presidente.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge e ai principi generali di diritto.

Napoli, 1/06/2018

I soci fondatori

Il Presidente Francesco Anderini

Il Consigliere Marica Russo

Il Consigliere Rosaria Bergamo